DAC 7: nuova lente sull’economia digitale

A partire dal 1 gennaio 2023, La Direttiva 2021/514-Dac7 ha previsto per le transazioni di beni e servizi offerti tramite le piattaforme digitali, l’estensione dell’obbligo della comunicazione di dati fiscali, quali ad esempio i corrispettivi. Le nuove regole interessano tanto le piattaforme digitali situate all’interno dell’Ue quanto quelle extra Ue.

Creato il 6 maggio 2021
Aggiornato il 30 gennaio 2024

A partire dal 1 gennaio 2023, La Direttiva 2021/514-Dac7 ha previsto per le transazioni di beni e servizi offerti tramite le piattaforme digitali, l’estensione dell’obbligo della comunicazione di dati fiscali, quali ad esempio i corrispettivi. Le nuove regole interessano tanto le piattaforme digitali situate all’interno dell’Ue quanto quelle extra Ue.

Si può asserire che in questi anni il legislatore europeo ha preso maggiore coscienza della complessità del mercato digitale e del relativo deficit informativo a livello fiscale, che ha impedito la corretta quantificazione dei guadagni e di conseguenza della tassazione di questi. Attraverso dunque la Dac7, ci si pone l’obiettivo di tassare correttamente i proventi realizzati attraverso le piattaforme digitali, cercando di garantire maggiore trasparenza e favorendo una più corretta concorrenza. Le stime infatti dell’evasione in Europa si aggirano intorno ai 130 miliardi di euro, che si traducono in una perdita pesante di gettito fiscale.

Non solo, come si accennava poco fa, questo nuovo modo di agire all’interno del mercato crea un indebito vantaggio alle imprese che se ne servono, creando un gap notevole con le imprese tradizionali in maggiore di difficoltà.

Attraverso la Direttiva si intende porre in essere delle procedure per migliorare il controllo simultaneo e congiunto, e consentire eventualmente ai funzionari di poter partecipare in presenza durante l’indagine in un altro Stato membro.

Sarà infatti onere dei gestori delle piattaforme online, che diventeranno così dei “collaboratori fiscali”, raccogliere e comunicare i dati relativi agli operatori commerciali che si servono della loro piattaforma per lo svolgimento dell’attività.

Questi ultimi sono tenuti a registrarsi presso uno Stato membro, a cui invieranno le informazioni richieste periodicamente, tra cui si ricordano: corrispettivi, numero di attività effettuate, redditi prodotti, conto bancario utilizzato per l’accredito dei ricavi, nominativi e codici fiscali degli operatori.

Tra gli Stati UE inoltre vige a tal fine un obbligo di scambio di informazioni reciproco e automatico.

Il vantaggio di questo metodo si sostanzia del fatto che così le Autorità fiscali dovranno concentrarsi su flussi di dati mirati e comunicati dagli altri Stati-intermediari, senza dover avviare indagini sui dati di milioni di piccoli commercianti.

È tuttavia necessario considerare lo scenario labile in cui questa Direttiva intende inserirsi. È impossibile negare infatti che il settore digitale è tra i più trainanti dell’economia in questo particolare periodo storico, segnato dalla pandemia mondiale. Di conseguenza le nuove procedure imposte, certamente più dispendiose in termini di tempo e risorse rispetto a quelle attuali- ove presenti- creerebbero difficoltà proprio laddove invece ci sono la forza e la possibilità di trainare l’economia su numeri di nuovo positivi. 

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