E-commerce: cosa cambia con la direttiva “Omnibus”

Il D.lgs. 7 marzo 2023 n. 26, recependo la Direttiva 2019/216 (c.d. “Direttiva Omnibus”), apporta modifiche al Codice del Consumo a cui si devono adeguare anche gli E-commerce.

Creato il 5 ottobre 2023
Aggiornato il 6 ottobre 2023

Il D.lgs. 7 marzo 2023 n. 26, recependo la Direttiva 2019/216 (c.d. “Direttiva Omnibus”), apporta modifiche al Codice del Consumo a cui si devono adeguare anche gli E-commerce.

Vediamo in particolare quali sono le principali novità.

Nuove definizioni

  • Professionista: è il soggetto titolare dell’e-commerce/marketplace, sostituisce i termini “venditore” o “fornitore”.
  • Prodotto: “qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto digitale, nonché i diritti e gli obblighi”. Da ritenere che rientrino in questa categoria tutti i portali del settore “Ospitalità” che offrono alloggi per vacanze, o anche per locazioni di medio o lungo periodo.
  • Classificazione: “la rilevanza relativa attribuita a prodotti, come illustrato, organizzato o comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione”
  • Mercato online: “un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori”.

Gestione saldi, offerte e diminuzioni di prezzo

Ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente praticato dal professionista, intendendo per “prezzo precedente” il prezzo più basso indicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti all’applicazione della riduzione del prezzo.

Questa disposizione non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili (art. 17-bis). Non si applica alle vendite sottocosto (il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini della individuazione del prezzo precedente) e neanche al caso dei prodotti con prezzi «personalizzati» (es. biglietti aerei).

Quanto ai prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di 30 giorni, il professionista è tenuto a indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento, facendo eccezione i “prezzi di lancio”, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina in oggetto.

Recensioni sui prodotti dei clienti 

In Italia, dal 2018, le recensioni false sono reati rientranti nella fattispecie della truffa.

La Direttiva Omnibus stabilisce che, se si fornisce l’accesso alle recensioni dei consumatori:

  • bisogna garantire che provengano da consumatori che abbiano effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto
  • il consumatore deve essere in grado di verificare la recensione
  • si possono selezionare solo le recensioni positive, avvertendo però che si tratta di una selezione.

Nuove condizioni generali di vendita

  • Diritto di recesso del cliente esteso a 30 gg. (rispetto ai 14 giorni ordinari) nelle ipotesi in cui il contratto si perfezioni nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore (salvo che si tratti di visite richieste da un consumatore e non organizzate dal medesimo in forma collettiva), oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori
  • Obbligo di indicare l’indirizzo geografico, il numero di telefono e l’indirizzo mail del professionista.
  • Se all’interno dell’e-commerce il prodotto/servizio è offerto da un privato, bisogna indicare chiaramente questa circostanza al consumatore, dal momento che in questo caso non si applicano le norme a tutela del consumatore.

Pratiche commerciali scorrette

Si definisce “ingannevole” una pratica commerciale che contiene “informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio” riguardo a uno o più degli elementi indicati nella norma o che “in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.

Vengono considerate “omissioni ingannevoli” quelle riguardanti le modalità di pagamento, la consegna ed esecuzione se difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale (dichiarazioni false o fuorvianti con riguardo alle caratteristiche essenziali di un prodotto o servizio, oppure mancanza di informazioni importanti che potrebbero influenzare la decisione di acquisto del consumatore).

Vengono considerate in ogni caso “pratiche ingannevoli” il fornire risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza che sia chiaramente indicato se si tratta di annuncio a pagamento, oppure rivendere biglietti per eventi se sono stati acquistati utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi norma applicabile all'acquisto di biglietti.

Consigli operativi

  • Per la gestione dello sconto dei prezzi dotarsi di plug-in (disponibili per i principali CMS e-commerce) che automaticamente calcoleranno il prezzo più basso.
  • Per la verifica delle recensioni affidarsi a società specializzate che forniscono questo genere di servizio.
  • Sebbene queste siano norme europee, ogni paese può applicare sanzioni ulteriori. Se il nostro e-commerce si rivolge ad altri paesi UE, si applicheranno le norme e le relative sanzioni del Paese a cui appartiene il consumatore di riferimento. In Francia le sanzioni sono anche penali, come in Italia per quanto riguarda le false recensioni.

Per informazioni

digitexport@promositalia.camcom.it

 

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