Le nuove regole fiscali per l’e-commerce in Europa

Dal 1° gennaio 2021 sono in vigore le disposizioni inserite nella direttiva UE 2017/2455 in materie di IVA e commercio elettronico, con novità importanti per chi vende online all’interno dell’Unione Europea.

Creato il 29 dicembre 2020
Aggiornato il 4 gennaio 2021

Dal 1° gennaio 2021 sono in vigore le disposizioni inserite nella direttiva UE 2017/2455 in materie di IVA e commercio elettronico, con novità importanti per chi vende online all’interno dell’Unione Europea.

Per effetto della Dir. UE n. 2017/2455 (attuato con apposito decreto in via definitiva lo scorso 20 maggio 2020 dal Consiglio dei Ministri) a partire dal 1° gennaio 2021 è disposto che le vendite a consumatori finali con trasporto/spedizione a nome e/o cura del fornitore e se di ammontare non superiore (nell’anno in corso e in quello precedente) alla soglia unica per tutta l’Unione Europea di 10.000 euro siano soggette a tassazione nello Stato del venditore.

Al superamento della soglia di euro 10.000 le vendite diventano rilevanti nel Paese di destinazione, ma il venditore in tal caso potrà accedere al regime MOSS, evitando così di dover aprire una posizione IVA nei singoli Paesi in cui sono eseguite le vendite e adottando le regole di fatturazione del proprio stato membro.

Commercio elettronico nella normativa europea

Secondo la normativa europea il commercio elettronico (e-commerce) è una transazione commerciale che viene effettuata attraverso un canale elettronico di acquisto di beni e servizi, in cui il cliente sceglie on-line il prodotto. Le diverse forme di e-commerce sono:

  • l’e-commerce diretto (commercio elettronico di beni immateriali o digitali, con l’intera transazione commerciale, ivi inclusa la consegna del bene, per via telematica)
  • l’e-commerce indiretto (che ha per oggetto beni materiali, il cui catalogo viene messo a disposizione dal venditore su una piattaforma web con le caratteristiche merceologiche, le condizioni di consegna e i prezzi. Il cliente effettua l’ordine per via telematica, e riceve la consegna fisica del bene).

Sotto il profilo della territorialità, l’e-commerce diretto e indiretto seguono la medesima disciplina: le operazioni sono territorialmente rilevanti nel paese del cliente, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di operazioni B2B o B2C. 

Regime MOSS

Il regime MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico) è un regime IVA opzionale che può essere adottato da coloro che vendono servizi digitali e operano in diversi paesi europei senza doversi registrare e presentare la dichiarazione IVA in tutti i paesi in cui si opera.

In pratica, optando per il MOSS, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo. Le dichiarazioni trimestrali e l’Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione sono trasmesse ai rispettivi Stati Membri di Consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi del MOSS deve registrarsi nello Stato membro di identificazione. Nel regime UE, valido per i soggetti residenti nell’UE o extra UE con stabili organizzazioni in UE, lo Stato Membro di Identificazione è lo Stato in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica. Se un soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nell’UE, Stato Membro di Identificazione sarà quello in cui dispone di una stabile organizzazione. I soggetti passivi che dispongono di più stabili organizzazioni nell’UE hanno la facoltà di scegliere lo Stato membro di una delle stabili organizzazioni come proprio Stato Membro di Identificazione ai fini del MOSS. In tal caso, la scelta non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello di esercizio.

Le modifiche introdotte con la direttiva UE 2017/2455 riguardano anche i cosiddetti soggetti “facilitatori”, ossia coloro che possiedono piattaforme online a disposizione di produttori e commercianti per vendere i prodotti in Europa, cioè principalmente i marketplace, Amazon ed eBay in primis. Dal 1° gennaio 2021 queste piattaforme sono tenute ad inviare agli Stati membri interessati dalla vendita ed entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, una comunicazione mediante apposito modello riguardante gli obblighi Iva del soggetto venditore.

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