Vietato il Framing in presenza di adeguate misure tecniche a tutela del diritto d’autore sull’opera online

Poste misure tecniche a tutela dell’opera online, la sua incorporazione, via framing, in altrui website, rappresenta un’ipotesi di messa a disposizione al pubblico, nella specie, nuovo, soggetta all’assenso dell’autore “linkato”.

Creato il 10 giugno 2021
Aggiornato il 20 novembre 2021

Poste misure tecniche a tutela dell’opera online, la sua incorporazione, via framing, in altrui website, rappresenta un’ipotesi di messa a disposizione al pubblico, nella specie, nuovo, soggetta all’assenso dell’autore “linkato”.

Collegamenti web e conflitto con il diritto d’autore

I collegamenti ipertestuali, indipendentemente dalla loro natura, contribuiscono al corretto funzionamento di Internet e allo scambio di opinioni e informazioni online. Tra i collegamenti più diffusi, il framing è una tecnica consolidata, consistente nel ripartire pagine web in riquadri, visualizzando in taluno di questi – via link incorporato – elementi esterni, la cui origine, talvolta, è celata dal sito “ospitante” (specie in caso di rinvii automatici).

Definito il framing e premessa la sua diffusione, non va, tuttavia, scordato il suo latente conflitto con il diritto d’autore. È, infatti, incontestabile come il framing (e seguenti evoluzioni), pur agevolando, da un lato, la navigazione nel web, pregiudichi, dall’altro, l’autore le cui opere, diffuse online, vengano “linkate” per essere fruibili anche altrove senza autorizzazione; e ciò, in palese violazione delle norme vigenti, visto che la messa a disposizione su Internet di un’opera protetta, ricade, per legge, tra i diritti riservati all’autore dell’opera tutelata. Come conciliare, allora, il framing e la libera navigazione online, con i diritti su opere “linkate” all’insaputa del suo autore? Prevarrà l’interesse di quest’ultimo – con limitazione all’attività di “surfing online” – o, all’opposto, il libero browsing, con annesso sacrificio dell’autore? Queste le alternative sottese al caso in esame.

Pregresso dibattito sul tema controverso

Delineato il problema – riassunto nell’alternativa proposta – merita avviarsi alla soluzione del caso, accennando alla tesi da ultimo prevalsa in materia. Senza addentrarsi in inutili dettagli, basterà osservare come sulla liceità, o meno, di un link che indirizzi all’altrui opera tutelata, si sia nel tempo sviluppato un acceso dibattito; e l’opinione da ultimo emersa, in proposito, pare qualificare il framing (e più in generale il linking) come una sorta di ponte volto a segnalare, all’utente online, il luogo dove trovare un certo sito web, o una data opera “linkata”; con ciò legittimando – seguendo la tesi, infine, prevalsa – diversi hyperlink, per lo meno laddove gli stessi non coinvolgano un pubblico diverso rispetto a quello in origine raggiunto online. Resa, invece, l’opera disponibile a un nuovo pubblico, il link che la renda fruibile in altrui website - diverso da quello in origine autorizzato - sarà, per contro, in “rotta di collisione” con il diritto d’autore, come affermato dai giudici in varie occasioni (Corte Ue, C-161/17, del 7/8/18).

Sintesi della sentenza in commento (Corte Ue, Grande Sezione, Causa C-392/2019 del 9/03/2021)

Se questo è lo stato dell’arte, la pronuncia in commento fornisce nuovi ed ulteriori chiarimenti sul difficile rapporto tra linking e diritto d’autore. E ciò, nella specie, facendo leva sugli accorgimenti che l’autore imponga, e/o adotti, a tutela della sua opera. Leggendo, infatti, la sentenza, si evince chiaramente come i giudici comunitari abbiano focalizzato l’attenzione sulla circostanza che l’autore abbia previamente, esplicitamente e senza riserve, autorizzato la diffusione dell’opera sul sito di un editore, senza misure contro la fruizione da parte di terzi; da ciò desumendo che, in simili circostanze, l’autore abbia, infine, autorizzato la comunicazione dell’opera ad ogni internauta, senza discriminazione alcuna, o preclusione di sorta. Conclusione, questa, non vera, per contro, qualora l’autore imponga, o richieda, sin dall’origine, misure restrittive alla pubblicazione dell’opera tramite siti terzi. Adottate così, nella specie, tutele come la cifratura, la distorsione, o altre trasformazioni dell’opera contro la sua libera riproduzione online, si sarà, dunque, in presenza di una sua comunicazione al pubblico – nuovo e diverso rispetto a quello in origine ipotizzato – con seguente preclusione alla tecnica del framing.

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