Cina: norme e regole base per la vendita BtoC

Prima di avviare un’attività di vendita online in Cina è bene conoscere alcune informazioni fondamentali sulla normativa eCommerce e sulle politiche fiscali

30 dicembre 2019

Prima di avviare un’attività di vendita online in Cina è bene conoscere alcune informazioni fondamentali sulla normativa eCommerce e sulle politiche fiscali

Ai sensi della normativa cinese a tutela del consumatore, devono essere inserite come garanzie le informazioni generali circa le parti contrattuali, l’oggetto del contratto, la quantità, i requisiti qualitativi e di prezzo, il momento, il luogo e i modi di adempimento dell’obbligazione devono essere sempre fornite in maniera chiara e univoca al consumatore. Secondo la normativa cinese a tutela del consumatore (la cosiddetta Chinese Law on the Protection of Customer Rights and Interests), gli operatori devono garantire che i beni e i servizi offerti rispondano a tutti i requisiti di sicurezza delle persone e della proprietà del prodotto. Con riguardo ai beni che possano presentare dei profili di rischio per la sicurezza e la salute, le aziende o gli operatori professionali devono fornire al consumatore spiegazioni trasparenti e chiari avvertimenti, indicando il corretto utilizzo o modo di ricevere e usufruire del servizio al fine di evitare ogni tipo di danno.

Il consumatore ha la possibilità di recedere dal contratto concluso online e restituire il prodotto acquistato entro 7 giorni dalla ricezione del prodotto, senza bisogno di fornire alcuna spiegazione o ragione per il proprio recesso. I contratti conclusi online, poi, possono essere risolti come ogni altro contratto concluso tradizionalmente ai sensi delle eventuali disposizioni inserite nel testo dalle parti o ai sensi della normativa cinese sul punto.

I metodi di risoluzione di controversie che nascono da contratti online a disposizione delle parti richiedono generalmente di sporgere un reclamo:

  • alla piattaforma online su cui è stato compravenduto il prodotto/servizio
  • presso l’associazione consumatori locale
  • presso la competente autorità commerciale locale
  • facendo domanda presso un’istituzione arbitrale se il contratto contiene una clausola arbitrale
  • presentando ricorso presso il competente tribunale locale
  • coinvolgendo l’opinione pubblica attraverso i social media o campagne di boicottaggio.

Tra questi, quello certamente più veloce ed economicamente conveniente consiste nello sporgere reclamo presso la piattaforma online su cui è avvenuta la compravendita del bene/servizio.

Importante poi ricordare che i prodotti venduti attraverso una piattaforma di e-commerce possono essere protetti dalle norme in materia di tutela dei marchi, come modelli o disegni relativi ai prodotti medesimi, o dalle norme sul copyright o sulla registrazione del dominio.

L’utilizzo dei marchi come parole chiave da parti di concorrenti costituisce una violazione delle disposizioni normative cinesi a tutela dei marchi registrati. L’autorità competente, qualora accerti il sussistere della violazione in oggetto, potrà ordinare l’immediata cessazione dell’indebito utilizzo del marchio, e potrà anche procedere alla confisca e alla distruzione dei prodotti contraffatti nonché degli strumenti utilizzati sia per la produzione dei medesimi prodotti, sia per la falsificazione del marchio registrato. La violazione o concorrenza sleale si configura nei seguenti casi:

  • quando il nome a dominio registrato o le sue componenti principali costituiscono una riproduzione, imitazione, traduzione o translitterazione di un noto marchio del ricorrente oppure il marchio è identico o simile a un marchio registrato, a un nome a dominio ecc. del ricorrente al punto da trarre in inganno e fuorviare il pubblico
  • il nome a dominio è registrato o utilizzato in mala fede

La politica fiscale/doganale per l’e-commerce B2C transfrontaliero in vigore dall’8 aprile 2016 e aggiornata a fine 2018, consente di applicare un’aliquota di dazio nulle se il valore dei beni acquistati è inferiore a 5.000 yuan (circa 650 euro) per singolo ordine, e se il totale degli ordini effettuati da un singolo utente in un anno è inferiore a 26.000 yuan (circa 3.300 euro). Saranno invece dovute l’IVA sulle importazioni e le accise, denominate in Cina “imposta di consumo”, per un valore pari al 70% delle aliquote ordinarie. Anche la franchigia doganale è stata abolita.

L’e-commerce in Cina viene condotto attraverso due modalità:

  • piattaforme online registrate fuori dalla Cina
  • piattaforme online registrate in Cina.

L’acquisto di beni secondo il primo modello è tassato in relazione al “postal tax system” a meno che la società straniera non abbia un proprio sistema di logistica, mentre gli acquisti effettuati nel secondo modello sono solitamente tassati secondo la normativa sull’e-commerce transfrontaliero.

Se una società straniera opera attraverso una piattaforma registrata al di fuori della Cina, non sarà soggetta all’imposta sul reddito cinese (CIT). Tuttavia, bisogna sottolineare una certa incertezza in merito alle future politiche economiche intraprese dal governo cinese in relazione al trattamento delle piattaforme digitali non registrate in Cina.

Inoltre, è consentito a una società straniera di operare attraverso il secondo modello solamente se la società straniera stabilisca una subsidiary o cooperi con un partner cinese per lo svolgimento delle proprie attività commerciali. L’imposta sui redditi verrà calcolata sui ricavi della società cinese.

I dividendi distribuiti dalla società controllata cinese sono assoggettati a una ritenuta alla fonte pari al 10% (come stabilito dai Trattati sulla Doppia Imposizione fra Italia e Cina). Inoltre, i costi riconosciuti alla controllante a fronte di royalties, marchi o licenze sono oggetto di una ritenuta alla fonte pari al 10% e all’imposizione dell’IVA cinese nella misura del 6%.

 

 

 

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