Il futuro delle semplificazioni doganali: Dogana 4.0

Una delle semplificazioni più significative è sicuramente rappresentata dalla possibilità, per le aziende Europee, di usufruire degli accordi di libero scambio (ALS) siglati dall’Unione Europea con i Paesi terzi.

30 ottobre 2020

Una delle semplificazioni più significative è sicuramente rappresentata dalla possibilità, per le aziende Europee, di usufruire degli accordi di libero scambio (ALS) siglati dall’Unione Europea con i Paesi terzi.

Il futuro delle semplificazioni doganali: Dogana 4.0

Il Nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU), precisamente il Reg.to UE 952/2013, è entrato in vigore il 1° maggio 2016 e con esso i due regolamenti applicativi, ovvero il Reg.to Delegato 2446/2015 (RD) e il Reg.to di Esecuzione 2447/2015 (RE). L’unione di questi tre regolamenti dettano in maniera inequivocabile l’obiettivo dell’Unione Europea: digitalizzare i processi doganali di import e di export e adibire le risorse pubbliche ad effettuare i controlli su merci di operatori economici che non hanno ancora ottenuto una o più procedure doganali di semplificazione.

La premessa numero 17 del CDU recita testualmente L’uso delle tecnologie dell’informazione è un elemento essenziale per assicurare la facilitazione del commercio e, allo stesso tempo, l’efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. E’ pertanto necessario stabilire nel codice il principio giuridico secondo il quale tutte le operazioni doganali e commerciali devono essere effettuate per via elettronica e i sistemi telematici per le operazioni doganali devono offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno Stato membro.”

Ma quali sono le procedure doganali di semplificazione e perché possono significare uno strumento di miglioramento dei processi interni delle aziende?

Origine preferenziale

Una delle semplificazioni più significative è sicuramente rappresentata dalla possibilità, per le aziende Europee, di usufruire degli accordi di libero scambio (ALS) siglati dall’Unione Europea con i Paesi terzi. Tali accordi prevedono, nella maggior parte dei casi, riduzioni o esenzioni daziarie per entrambe le parti, ovvero sia per prodotti di origine UE verso il Paese terzo sia per prodotti importati nella UE con origine il Paese terzo accordista.

L’obiettivo della Commissione Europea è certamente il consolidamento dei rapporti commerciali tra i paesi membri della UE e il paese terzo, alcuni esempi: Svizzera, Albania, Israele, Messico, Sud Africa, Serbia, Singapore, ecc.

Per poter usufruire di tali accordi, senza aggravio di documentazione, esiste lo Status di “Esportatore Autorizzato”, per fare in modo di poter dichiarare l’origine preferenziale UE/IT dei propri prodotti nei documenti commerciali, evitando così l’emissione cartacea del certificato EUR.1. Oltretutto, proprio nel 2020, l’amministrazione Doganale ha deciso di non rilasciare più agli agenti doganali i certificati EUR.1 pre-vidimati, così facendo hanno reso più difficoltoso l’ottenimento del certificato cartaceo, con l’obiettivo di sensibilizzare le aziende ad ottenere l’esportatore autorizzato.

Ricordiamo inoltre che, dal 2017, con l’accordo CETA (UE-Canada), esiste anche la possibilità di registrarsi al sistema REX, registrazione obbligatoria per poter dichiarare i propri prodotti di origine preferenziale UE/IT nei documenti commerciali, in quanto il certificato EUR.1 non è ammesso; ad oggi anche il Giappone, i Paesi e Territori d’oltremare e il Vietnam hanno aderito a tale sistema.

Dogana 4.0 e sdoganamento in house

L’articolo 115 del RD recita: Un luogo diverso dall'ufficio doganale competente può essere approvato ai fini della presentazione delle merci; questo può essere richiesto sia per l’import che per l’export. Inoltre, se il luogo di logistica è già autorizzato ai fini della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, tale richiesta non è necessaria.

Le aziende hanno dunque la facoltà di richiedere alle autorità doganali l’autorizzazione a sdoganare la propria merce, in arrivo (import) o in partenza (export), in un qualsiasi luogo di logistica utilizzato.

Espletare le operazioni doganali, nei luoghi di logistica, può avere molti benefici, per l’import:

  • Evitare le soste delle merci ai porti ed aeroporti per gli eventuali controlli da parte dell’amministrazione pubblica
  • Anticipare l’arrivo delle merci nei propri luoghi di logistica
  • Abbattere i controlli doganali sulle merci
  • Delocalizzare gli eventuali controlli doganali presso i luoghi di logistica
  • Avere la possibilità di scaricare le merci prima di effettuare l’operazione doganale di import.

Per l’export:

  • Eliminare l’uso della resa EX-Works e i relativi rischi fiscali
  • Evitare la ricerca dei documenti doganali di esportazione
  • Evitare l’eventuale pagamento dei contrassegni per il ritorno dei documenti doganali
  • Possibilità di anticipare l’operazione doganale di export anche giorni prima del carico
  • Avere un sistema digitale automatico di controllo del MRN per il visto uscire.

Questi nuovi processi di sdoganamento all’import e all’export hanno un forte alleato, la digitalizzazione, ovvero la possibilità di interfacciare i software delle aziende con il sistema telematico doganale per creare automaticamente le dichiarazioni doganali, al fine di:

  • Ottimizzare i tempi
  • Abbattere sensibilmente i costi
  • Abbattere gli eventuali errori di digitazione
  • Automatizzare il processo doganale e rendere più veloce anche il reperimento dei documenti doganali.

La digitalizzazione dei processi doganali prende il nome di “Dogana 4.0”, per il 2021 sono previsti ulteriori benefici, in particolare all’import:

  • Sdoganamento centralizzato
  • Sdoganamento tramite le scritture contabili del dichiarante.

Autorizzazione AEO (Operatore Economico Autorizzato)

L’autorizzazione Doganale più rappresentativa degli obiettivi di semplificazione dell’Unione Europea è certamente l’AEO, ovvero la possibilità, per ogni tipologia di azienda, di divenire affidabile nei confronti dell’amministrazione doganale. Si può dire che è la prima volta che l’amministrazione pubblica dà la possibilità ad un azienda di ottenere una “certificazione di qualità” per il commercio internazionale.

L’AEO prevede il rispetto di alcuni requisiti, tra i principali:

  • Tracciabilità dei componenti/prodotti
  • Monitoraggio dei partner commerciali che subentrano nei processi di acquisto e/o vendita con i Paesi extra-UE
  • Sicurezza dei dati informatici
  • Sicurezza dei documenti
  • Sicurezza delle infrastrutture utilizzate
  • Sicurezza del personale
  • Monitoraggio dei processi doganali
  • Movimentazione delle merci.

Molti dei suddetti requisiti sono spesso già disciplinati all’interno delle aziende, tramite procedure scritte e formazione del personale, in alcuni casi fanno parte di Sistemi di gestione per la qualità (ISO 9001) che facilitano l’ottenimento dell’AEO. Il lavoro della persona o del team che dovrà affiancare l’azienda nel processo di ottenimento dell’AEO, è proprio quello di analizzare tutti i processi e le procedure già esistenti con l’obiettivo di migliorare tali processi nel rispetto dei requisiti imposti dalla normativa.

Con questo approccio l’azienda può vantare una certificazione di qualità come l’AEO ma aumentare anche la sua efficienza e, in molti casi, snellire e rendere più sicuri alcuni processi.

I benefici principali sono:

  • Riduzione dei controlli doganali, dal 50 % al 90 %
  • Facilitazione nell’ottenimento di qualsiasi altra procedura Doganale
  • Possibilità di stipulare polizze fidejussorie, ad esempio per il pagamento dei diritti doganali, garantendo il 30 % anziché il 100 % dell’importo
  • Pagamento differito dei diritti doganali a 30 giorni (fattibile anche senza AEO ma garantendo il 100 % dell’importo di riferimento)
  • Affidabilità nei confronti delle amministrazioni doganali
  • Affidabilità nei confronti dei propri partner commerciali nonché con alcuni Paesi terzi che hanno riconosciuto tale autorizzazione, ovvero Stati Uniti, Cina, Giappone, Svizzera, Norvegia e Andorra.

In conclusione, la normativa Doganale Europea ci pone davanti un ventaglio di opportunità da cogliere, non solo come miglioramento dei processi interni, ma, soprattutto, come leva commerciale per consolidare o intraprendere rapporti commerciali con i paesi esteri.

Daniele Paolini

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