Il ruolo del marketplace ai fini Iva nelle vendite a distanza: la nuova disciplina

A decorrere dal 1° luglio 2021, si applicherà ai fini Iva una nuova disciplina, per le vendite on line nei confronti dei consumatori finali. L’intervento normativo cerca di ovviare alle difficoltà esistenti attualmente nelle cessioni di beni in operazioni B2C, effettuate tra soggetti con residenza fiscale in Stati membri differenti.

18 maggio 2021

A decorrere dal 1° luglio 2021, si applicherà ai fini Iva una nuova disciplina, per le vendite on line nei confronti dei consumatori finali. L’intervento normativo cerca di ovviare alle difficoltà esistenti attualmente nelle cessioni di beni in operazioni B2C, effettuate tra soggetti con residenza fiscale in Stati membri differenti.

Le difficoltà, in particolare, derivano dalle differenti soglie (da 35.000 a 100.000 euro a seconda dei Paesi UE) esistenti nei vari Paesi comunitari per l’ammontare delle transazioni, al superamento delle quali l’operatore è obbligato ad identificarsi nel paese del consumatore.

Dal 1° luglio 2021, nel commercio elettronico indiretto, come già specificato in un mio precedente contributo, verranno eliminate le soglie attualmente in vigore che fanno scattare l’obbligo del venditore, cosiddetto a “distanza”, a identificarsi ai fini Iva nel paese di consumo.

L’Iva sulle vendite e-commerce ai consumatori europei sarà sempre dovuta nello stato di destinazione dei prodotti, a prescindere dal volume di affari realizzato nel singolo Paese (ad esclusione dei soggetti che non genereranno almeno 10.000 euro di volume d’affari di vendite a distanza infra Ue di prodotti, che continueranno ad applicare l’Iva dello Stato Ue da cui sono spediti i prodotti).
Per evitare agli operatori di doversi identificare nei vari paesi in cui operano, i venditori potranno dichiarare e versare l’Iva nei singoli paesi tramite lo sportello unico (Oss).

Tuttavia gran parte delle vendite a distanza si realizza mediante operatori che facilitano le vendite a distanza, attraverso l’uso di piattaforme elettroniche (marketplace) e anche in questo ambito sono attese novità importanti.

I marketplace quali Amazon sono spesso utilizzati in quanto oltre ad offrire tutta una serie di servizi funzionali alla gestione dei processi di vendita, nelle vendite on line, dal ritiro della merce presso la sede italiana, all’imballaggio e spedizione all’estero, al recapito alla società venditrice di report di avvenuta consegna, alla logistica e a servizi di inventario internazionale, consentono di effettuare un business senza la necessità di progettare, costruire, testare e gestire un proprio portale di e-commerce.  In questo modo vengono vendute merci da parte di soggetti differenti che non necessariamente sono identificati con il gestore del marketplace.

Al fine di garantire una riscossione dell’Iva più efficace e per ridurre gli oneri amministrativi per i fornitori, le amministrazioni fiscali e i consumatori, è stata introdotta una nuova disposizione, che a decorrere dal 1° Luglio, al ricorrere di determinate condizioni,   coinvolgerà direttamente i gestori della piattaforma elettronica, nella riscossione dell’Iva e nella contabilizzazione della stessa nelle suddette vendite.

In sostanza, per fictio iuris, se una società di marketplace facilita determinate operazioni, si considera che la stessa impresa abbia ricevuto e ceduto detti beni.

La prima operazione sarà considerata esente e la seconda sarà rilevante ai fini Iva e, a certe condizioni, come vedremo in seguito, potrà essere gestita tramite il sistema Oss.         

I punti principali della nuova normativa

I punti principali della nuova disciplina sono contenuti nell’articolo 14-bis della direttiva 2006/112/CE (inserito dall’articolo 2 direttiva (Ue) 2017/2455), la quale prevede che:

  • Se un soggetto passivo, tramite marketplace, facilita le vendite a distanza di beni importati da Paesi extra Ue di valore non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.
  • Se un soggetto passivo, tramite marketplace, facilita le cessioni di beni effettuate nell’Ue da un soggetto passivo non stabilito nell’Ue a una persona che non è soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

La vendita del prodotto dal fornitore al consumatore attraverso la piattaforma digitale risulta, quindi, essere per fictio iuris suddivisa in due cessioni:

  • la prima, dal cedente all’interfaccia elettronica (B2B);
  • la seconda, dall’interfaccia al consumatore finale (B2C).

Il trasporto dei beni è imputato alla cessione che si considera effettuata dal soggetto che gestisce la piattaforma, pertanto la vendita si considera effettuata nel luogo di arrivo del bene.  

Il momento di effettuazione dell’operazione si verifica nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo, sia per la cessione cedente /gestore piattaforma, sia per la cessione gestore piattaforma /consumatore finale.   

Prima cessione

Per quanto riguarda la prima cessione (cessione dal cedente all’interfaccia), se la vendita ha per oggetto beni importati, la direttiva 2006/112/Ce non si applica e il fornitore non è obbligato a emettere la fattura.

Se, invece, la prima cessione riguarda una fornitura di beni all’interno dell’Ue, il fornitore è obbligato ad emettere fattura secondo le regole Iva dello Stato membro nel quale i beni si trovano al momento del trasferimento non imponibile ai fini Iva.

Seconda cessione

Per quanto riguarda la seconda cessione (fornitura dell’interfaccia al cliente), se la vendita ha per oggetto beni importati si applica quanto disposto dalla direttiva 2006/112/CE: generalmente, non vi è alcun obbligo di emettere una fattura per le forniture B2C, ma gli Stati membri possono imporre l’emissione della fattura e le autorità di confine possono richiedere una documentazione utile.

Se, invece, la vendita avviene all’interno dell’Ue, è possibile distinguere tra: 

  • Una cessione interna, in cui non vi è obbligo di emissione della fattura;
  • Una vendita a distanza intra Ue, in cui se viene utilizzato il sistema OSS, non vi è l’obbligo di fatturazione. 

Nel dettaglio, se la piattaforma emette una fattura, si applicano le regole dello Stato membro nel quale la piattaforma è registrata all’OSS. Se, invece, non opera attraverso l’Oss, vi è l’obbligo di emettere la fattura e le regole seguite sono quelle dello Stato membro in cui la cessione si considera effettuata. 

In ogni caso, la piattaforma dovrà addebitare l’Iva sui beni venduti nello Stato membro di consumo e versare l’imposta.

La piattaforma non può essere considerata soggetto fornitore se

  • le merci sono importate ed il loro valore è superiore a 150 euro, indipendentemente dal luogo in cui il fornitore/venditore sottostante è stabilito;
  • le merci risultano già immesse in libera pratica nell'Ue, indipendentemente dal loro valore, laddove il fornitore/venditore sottostante sia stabilito nell'Ue.

Una cessione di beni a distanza non si considera facilitata se il soggetto passivo, relativamente alla cessione di beni

  • Non stabilisce, né direttamente né indirettamente, nessuno dei termini e delle condizioni in base ai quali viene effettuata la fornitura dei beni;
  • Non è coinvolto, né direttamente né indirettamente, nell’autorizzazione dell’addebito al cliente in relazione al pagamento effettuato;
  • Non è coinvolto, né direttamente né indirettamente, nell’ordinazione o consegna della merce.

Il soggetto passivo che gestisce la piattaforma e che ha ricevuto e fornito la merce personalmente, non è ritenuto responsabile del pagamento dell'Iva eccedente rispetto a quanto dichiarato e pagato se: le informazioni necessarie alla dichiarazione e al versamento dell’importo sono state trasmesse dai fornitori che vendono beni tramite un’interfaccia elettronica o da altri terzi, le informazioni sono errate, oppure egli dimostra che non sapeva né avrebbe potuto sapere che tali informazioni erano errate.
Al ricorrere di tali condizioni, la piattaforma elettronica non è responsabile della differenza dell’Iva non versata in relazione alle cessioni in questione e per le eventuali sanzioni per omesso o ritardato pagamento.
Può tuttavia essere invocata la responsabilità solidale dell’effettivo fornitore laddove esista una disposizione nazionale che la preveda. 

Obbligo tenuta dei registri

La piattaforma, in relazione alle cessioni per le quali si ritiene che abbia essa stessa ricevuto o ceduto beni, ha un obbligo di tenuta dei registri:

  • Se si avvale di uno dei regimi speciali, dovrà conservare, per almeno 10 anni, i registri previsti all'articolo 63-quater del Regolamento. 
  • Se non utilizza nessuno di questi regimi speciali, è obbligata alla tenuta dei registri ordinari.

Le interfacce elettroniche sono tenute alla conservazione, per ogni operazione effettuata, delle seguenti informazioni: 

  • nome, indirizzo postale e di posta elettronica o sito web del fornitore le cui cessioni o prestazioni sono facilitate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica e, se disponibili:
    • il numero di identificazione Iva o il numero di codice fiscale nazionale del fornitore;
    • il numero di conto bancario o il numero di conto virtuale del fornitore.
  • descrizione dei beni, valore, luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, momento della cessione e, se disponibile, il numero dell’ordine o il numero unico dell’operazione;
  • descrizione dei servizi, valore, informazioni che consentano di stabilire il luogo e il momento della prestazione e, se disponibile, il numero dell’ordine o il numero unico dell’operazione.
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