Le normative contrattuali per un e-commerce B2C internazionale

Quando si realizza un sito web dedicato alle vendite on-line di beni occorre inserire una serie di dati, o di contenuti, obbligatori.

28 aprile 2022

Quando si realizza un sito web dedicato alle vendite on-line di beni occorre inserire una serie di dati, o di contenuti, obbligatori.

Come abbiamo evidenziato nell’articolo a proposito dei siti e-commerce internazionali B2B, spesso le aziende pongono attenzione nell’essere lige agli obblighi, ma non colgono l’opportunità di utilizzare il proprio e-commerce per rendere note alla loro clientela alcune informazioni contrattuali.

Tutti i siti ormai inseriscono le informazioni minime rese obbligatorie dal Dlgs 70/2003 e dal Codice del Consumo, oltre ai dati aziendali, ed ai contenuti per la tutela della privacy.

Sappiamo che nel contratto di e-commerce non vi è trattativa fra le parti, ed il contratto si conclude nella forma dell’offerta al pubblico, che il compratore accetta spesso solo “cliccando”, e che si tratta di un contratto a distanza, e che abbiamo degli obblighi nella costruzione del nostro sito e-commerce. Ora dobbiamo capire cosa tutto ciò significhi, e se possiamo avvantaggiarci di informazioni che inseriamo nel nostro sito e-commerce internazionale.

Prima di tutto occorre fare un po’ di chiarezza fra B2B e B2C: chi è il consumatore?

“Consumatore” sarà Lei!

Il consumatore è considerato la parte debole e perciò è tutelato da molti sistemi legislativi. In Europa già alcune direttive emanate fra gli anni ‘80 e ‘90 chiedevano agli Stati membri una maggiore tutela del consumatore in determinati ambiti commerciali: l’Italia le ha recepite con vari decreti legislativi, ultimo dei quali il D.lgs. 206/2005, noto come “codice del consumo”, da allora reso attuale mediante svariate modifiche. Dal codice del consumo viene definito consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” ma “ove non diversamente previsto” (art. 3, comma 1). La dizione “ove non diversamente previsto” espande in determinati ambiti la platea dei tutelati, ad esempio in tema di informazioni commerciali, e di pubblicità ingannevole.

Nel nostro sito di e-commerce rivolto ai consumatori dobbiamo dunque porre attenzione alla comunicazione, alle informazioni ed alla pubblicità, oltre che alle necessarie garanzie che la Legge accorda ai consumatori, come sopra definiti. E questo vale anche se operiamo con un e-commerce rivolto anche, o solo, a consumatori di altri Paesi.

Diventa necessario allora riconoscere i casi in cui trattare il nostro acquirente quale consumatore, accertandoci se sia persona fisica, e se agisca “per scopi estranei” alla attività professionale o d’impresa. Ad esempio, un commercialista può acquistare il PC per il proprio Studio o per il gaming: solo nel secondo caso sarà considerato consumatore.

Il tema del come possa il venditore, attraverso il proprio e-commerce, riconoscere gli scopi dell’acquisto in realtà è ampio e ancora dibattuto, e non può certo essere esaurito qui. Ed il consiglio di un legale o di un commercialista specializzato è fortemente suggerito. E questo soprattutto per quei prodotti che sono utilizzabili sia professionalmente che per scopi estranei alla attività.

Dobbiamo altrettanto porre attenzione alle definizioni di consumatore che sono applicate in altri Paesi, soprattutto quelli fuori dalla Unione Europea. Infatti, ogni Paese avrà la propria normativa per la difesa degli interessi e dei diritti dei consumatori, e le direttive europee, seppur obblighino i paesi aderenti all’Unione al loro recepimento, possono essere recepite in modo differente dai 26 paesi aderenti.

Inoltre, per l’e-commerce internazionale con Paesi firmatari della Convenzione di Vienna, questa si applica automaticamente, tranne nel caso in cui i beni siano acquistati per uso personale (art. 2 lett. a. CISG). Della CISG abbiamo trattato nel richiamato articolo sui siti e-commerce B2B.

Informazioni precontrattuali e la loro importanza strategica e commerciale

Il Dlgs 70/2003 ci obbliga ad inserire una serie di informazioni nei nostri siti, ma se siamo in ambito B2C vi sono altri obblighi informativi. Si applicheranno infatti anche le norme dettate dal Dlgs 206/2005, ovvero il Codice del Consumo. Il Codice del Consumo, all’art. 52, detta le informazioni minime che è necessario fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, nel caso di contratti conclusi a distanza.

È importante qui sottolineare che mentre molto spesso si assiste all’utilizzo di testi standardizzati che ripetono quelli che si trovano allegati al Codice del Consumo, l’impresa può invece scegliere (anche in modo migliorativo per gli interessi del consumatore) testi contrattuali propri, che meglio si addicano ai propri interessi. La materia è vasta, meglio farsi assistere da uno specialista.

Ricordiamoci che attraverso le informazioni precontrattuali (anche pubblicitarie) ed il testo contrattuale, ci presentiamo ai clienti, e soprattutto possiamo evitare i costi legati alla risoluzione di problemi generati dalla improvvisazione.

Il contratto e le eventuali condizioni generali di contratto

Quanto sopra può essere perseguito sia con un contratto standard di cui il consumatore possa prendere visione prima dell’accettazione. Oppure, meglio, con un contratto standard congiunto a condizioni generali che siano “a sé stanti”, e magari valide per l’intera gamma di prodotti e servizi offerti. Queste ultime devono essere rese conoscibili al consumatore, ed espresse in linguaggio chiaro e comprensibile, sia che venga applicata la Legge italiana, sia che si debba applicare una differente normativa. Per renderle conoscibili, sarà necessario riportarle nel nostro sito di e-commerce, e richiamarne magari l’URL nel corpo del contratto che va “cliccato” per accettazione.

Differenti Paesi, differenti normative

Costruendo il nostro sito di e-commerce internazionale B2C, è opportuno scegliere i Paesi nei quali vendere, e quelli nei quali non vendere. Ciò perché la normativa che si applica alle transazioni e-commerce internazionali non è necessariamente quella italiana. Infatti, seppure sia vero che le direttive europee tendono ad armonizzare gli obblighi in tema di privacy e di trattamento dei dati, e ad armonizzare le tutele dei consumatori, ogni Paese recepisce le direttive d’armonizzazione in modo non identico. Tanto più complesso diviene il caso in cui si venda in Paesi extracomunitari.

Ovviamente anche i riflessi fiscali cambiano a seconda dei Paesi nei quali si intende vendere tramite e-commerce. Ad esempio, nonostante la prevista armonizzazione europea almeno delle aliquote IVA, ancora oggi gli Stati dell’Unione applicano aliquote molto differenti fra loro. Per come è concepito il sistema IVA, per il quale è il consumatore che sopporta effettivamente l'onere dell'imposta, l’aliquota applicata dovrebbe essere quella dello Stato di consumo, ed è quello lo Stato che dovrebbe incassare l’imposta: perciò va applicata l’aliquota IVA determinata dalla legislazione fiscale dello Stato dell’acquirente “privato consumatore” propria del bene o servizio che stiamo vendendo. Pur se da luglio 2021 sia stato introdotto il sistema OSS che facilita il compito al cedente o prestatore intracomunitario, è evidente che occorre una costante conoscenza delle aliquote applicate nei Paesi nei quali si vende.

Anche per l’e-commerce internazionale B2C, considerata la vastità e la variabilità della tematica, è sempre bene appoggiarsi ad un legale o ad un commercialista esperto di contrattualistica internazionale, a nostra tutela.

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