Leggi e normative per esportare Fashion nel mondo

Il fashion è uno dei settori più rilevanti e promettenti per l’e-commerce mondiale. Ma per vendere all'estero capi di abbigliamento o scarpe online è bene conoscere le normative degli altri Paesi.

15 aprile 2019

Il fashion è uno dei settori più rilevanti e promettenti per l’e-commerce mondiale. Ma per vendere all'estero capi di abbigliamento o scarpe online è bene conoscere le normative degli altri Paesi.

La normativa per l’Unione Europea

Nell’Unione Europea esiste una normativa che regola le vendite a distanza, valida in tutti gli stati dell’Unione. Pertanto, chi possiede un e-commerce in Italia, è già tenuto a rispettarla, per cui qui approfondiremo solo alcuni aspetti che riguardano la normativa fiscale e la protezione dei prodotti e dei marchi dalla contraffazione.

Nel settore del fashion, qualsiasi prodotto venduto su una piattaforma e-commerce viene tutelato dal punto di vista del marchio, del design e, in alcuni casi specifici, anche del copyright.

Viene considerata una violazione utilizzare come metatag (parola chiave) un marchio di proprietà di terzi per sfruttarne la popolarità. Inoltre, se un marchio viene utilizzato nel nome a dominio di un terzo senza autorizzazione è possibile richiedere all’Arbitration Centers il trasferimento o la cancellazione del nome a dominio.  La stessa cosa vale se vengono registrate URL contenenti nomi a dominio noti, scritti con errori di battitura comuni (ad es., yotube.com, gogle.com).

Ai fini fiscali il commercio elettronico di prodotti fashion viene qualificato come cessione di beni. Quindi, secondo la normativa europea in tema di IVA, è necessario distinguere fra transazioni B2B e transazioni B2C.

  • In caso di e-commerce B2B, una società europea deve applicare le regole generali ai fini IVA: se vende un bene all’interno dell’UE, la società venditrice non deve applicare l’IVA, mentre la società acquirente deve applicare il meccanismo dell’inversione contabile (cosiddetto reverse charge) annotando la transazione sia nei registri IVA di vendita che di acquisto e autoliquidando l’IVA.
  • In caso di e-commerce B2C, l’Europa ha sviluppato un sistema IVA per le transazioni conosciuto come “vendita a distanza” (Distance Selling). Qualora si vendano beni a privati residenti in un altro Paese europeo, è necessario registrarsi e applicare l’IVA in quel determinato Paese, solo qualora la società venditrice superi la soglia monetaria di volumi di vendita nel Paese di destinazione (Italia, Spagna e Francia 35.000 €, per l’UK 70.000 ₤ per la Germania i 100.00 €). Qualora la soglia venga superata, la società venditrice dovrà registrarsi per i soli fini IVA, e versare l’IVA in quel Paese.

L’emissione della fattura è obbligatoria nei casi di operazioni B2B, mentre nelle transazioni B2C, la fattura deve essere emessa solo se espressamente richiesta dal consumatore privato, ma devono tuttavia essere prese in considerazione talune disposizioni legislative locali.

La normativa per la Cina

L’apertura di un e-commerce in Cina richiede di prestare attenzione a numerosi profili legali, soprattutto dal punto di vista contrattuale: le informazioni generali circa le parti contrattuali, l’oggetto del contratto, la quantità, i requisiti qualitativi e di prezzo, il momento, il luogo e i modi di adempimento dell’obbligazione devono essere sempre fornite in maniera chiara e univoca al consumatore.

Secondo la normativa cinese a tutela del consumatore (la cosiddetta Chinese Law on the Protection of Customer Rights and Interests), gli operatori devono garantire che i beni e i servizi offerti rispondano a tutti i requisiti di sicurezza delle persone e della proprietà del prodotto.

Il consumatore ha la possibilità di recedere dal contratto concluso online e restituire il prodotto entro 7 giorni dalla ricezione, senza bisogno di fornire alcuna spiegazione. I contratti conclusi online, possono essere risolti come ogni altro contratto concluso tradizionalmente in base alle disposizioni inserite nel testo dalle parti o ai sensi della normativa cinese. Il metodo più veloce ed economicamente conveniente consiste nello sporgere reclamo presso la piattaforma online su cui è avvenuta la compravendita.

Anche in Cina utilizzare marchi altrui come metatag costituisce una violazione, così come la registrazione di nomi a dominio che costituiscono una riproduzione, imitazione, traduzione o translitterazione di un marchio noto.

L’e-commerce in Cina viene condotto attraverso due modalità: piattaforme online registrate fuori dalla Cina o piattaforme online registrate in Cina:

  • l’acquisto di beni secondo il primo modello è tassato in relazione al “postal tax system” a meno che la società straniera non abbia un proprio sistema di logistica
  • mentre gli acquisti effettuati nel secondo modello sono solitamente tassati secondo la normativa sull’e-commerce transfrontaliero.

Se una società straniera opera attraverso una piattaforma registrata al di fuori della Cina, non sarà soggetta all’imposta sul reddito cinese.

La politica fiscale/doganale per l’e-commerce B2C transfrontaliero in vigore dall’8 aprile 2016 e aggiornata a fine 2018, consente di applicare un’aliquota di dazio nullose il valore dei beni acquistati è inferiore a 5.000 yuan (circa 650 euro) per singolo ordine, e se il totale degli ordini effettuati da un singolo utente in un anno è inferiore a 26.000 yuan (circa 3.300 euro).

Saranno invece dovute l’IVA sulle importazioni e le accise, denominate in Cina “imposta di consumo”, per un valore pari al 70% delle aliquote ordinarie. Anche la franchigia doganale è stata abolita.

La normativa per gli Stati Uniti

Quasi tutti gli acquisti sono coperti dalle cosiddette “garanzie implicite”, regolate dai singoli Stati con specifiche leggi al riguardo. La più comune tra esse è la cosiddetta “garanzia di commerciabilità”, ossia la promessa fatta dal venditore secondo cui il prodotto risponda allo scopo a cui è destinato. Le corti americane inoltre, nei contratti per “adesione”, proteggono la parte debole (solitamente il consumatore) rispetto al contraente più forte (solitamente il merchant), rendendo nulle le clausole sfavorevoli al consumatore rispetto alle quali egli non abbia potuto esprimere o negare il proprio consenso.

I prodotti tipicamente appartenenti al settore fashion (capi d’abbigliamento, calzature e accessori) commercializzati su piattaforme e-commerce, possono essere protetti in numerosi modi: i marchi, i diritti sui disegni e progetti, i brevetti e il copyright, che possono essere registrati o non registrati. Nel diritto americano, il copyright conferisce una protezione automatica delle opere creative, se l’opera è originale o se è fissata in una forma concreta (senza rimanere un’idea o un concetto astratto e intangibile).

Negli USA, l’utilizzo di metatag con nomi di brand famosi, possono costituire un caso di contraffazione del marchio. Inoltre, i proprietari di un marchio vengono tutelati riguardo alla registrazione, traffico o utilizzo illecito di nomi a dominio identici o confusamente simili al proprio, così come nel caso di misspellings di nomi famosi e distintivi.

Negli Stati Uniti d’America non è presente l’IVA in quanto esiste una “Sales and Use Tax”, ovvero un’imposta pagata dal consumatore finale sull’acquisto di beni.  La Sales Tax trova applicazione nella vendita di beni fisici, eccetto alcune specifiche esenzioni previste dalla normativa di ciascuno Stato, mentre non viene solitamente applicata alle prestazioni di servizi tranne alcuni casi previsti dalla normativa di ciascuno Stato.

La soglia monetaria di volumi per la vendita a distanza risulta essere così bassa che spesso si assume che sia superata. Qualora sia superata, la società dovrà rispettare gli obblighi tributari vigenti nei diversi Stati. Se una società non ha una Stabile Organizzazione negli Stati Uniti d’America, potrà comunque essere soggetta alla Sales Tax in uno o più Stati, in quanto gli Stati generalmente non riconoscono i trattati internazionali nell’applicazione dei tributi locali. Le società europee che superano la soglia di vendita a distanza dovranno rispettare gli obblighi tributari vigenti in quel determinato Stato.

Non vi sono specifici obblighi legali per l’emissione della fattura negli Stati Uniti. Tuttavia, è auspicabile emettere fattura indicando l’importo, i termini di pagamento e ogni ulteriore informazione o temine contrattuale.

Le operazioni di importazione di beni negli USA sono soggette a specifici adempimenti doganali, come la presentazione di determinati documenti entro 15 giorni dall’arrivo al porto di sbarco necessari per lo sdoganamento dei beni, per il pagamento dei dazi e per l’elaborazione delle statistiche. Tutti questi documenti possono essere inviati tramite l’Automated Broker Interface (ABI). Inoltre, tutte le merci che vengono importate negli USA sono soggette al pagamento di dazi il cui ammontare varia a seconda della classificazione delle merci stabilita nella Harmonized Tariff Schedule, in base al valore della merce, al peso o a entrambi.

In generale, le tariffe applicate all’importazione beneficiano del trattamento della nazione più favorita (“normal trade relations”); se il Paese d’origine però non è elencato tra quelli che godono di questo trattamento, saranno soggette alle tariffe piene. Allo stesso tempo è possibile che le merci importate subiscano l’imposizione di ulteriori dazi: il dazio antidumping e il dazio compensativo.

Dal 1998, le dogane statunitensi hanno introdotto un sistema, chiamato ACS Reconciliation Prototype, che permette all'importatore di effettuare l'importazione quando ancora non tutte le informazioni richieste per una corretta determinazione del dazio sono disponibili, facendo una stima del dazio dovuto basata sulla buona fede e riconciliando entro 15 mesi i pagamenti in eccesso o in difetto.

Per informazioni

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